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Trattamenti fitosanitari e rapporto con i Contoterzisti


Il MIPAAF definisce i rapporti tra Contoterzisti e Aziende Agricole nel rispetto delle disposizioni del D.lgs n. 150/2015 e del PAN, approvato con DM 22/01/2014 (G.U. 12/02/2014 n. 36) con“ Prot. DISR 05 n. 0006465 del 15/03/2016”

In particolare viene definito che il contoterzista è considerato un utilizzatore professionale, i cui obblighi sono indicati nell’articolo 16, comma 4 del d.lgs. 150/2012 ed al paragrafo A.1.15 del PAN.


Chiarisce che, secondo la direttiva 2009/128/ce e della norma nazionale di recepimento, deve essere preposto un soggetto in possesso di un valido certificato di abilitazione all’acquisto dei prodotti fitosanitari per la gestione della fasi di: ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, smaltimento dei vuoti e delle rimanenze del prodotto.


E identifica due casistiche:

a) Azienda Agricola che intende delegare a un soggetto terzo (contoterzista) parte delle attività connesse all’uso dei prodotti sanitari.

In questo caso l’azienda deve assicurare la presenza di un soggetto (titolare dell’azienda, un suo familiare, un dipendente, ecc…) in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (cd. Patentino). Su questo soggetto ricade la responsabilità della gestione delle fasi sopra citate non delegate al contoterzista.

b) Azienda Agricola che delega totalmente il processo al Contoterzista (dal ritiro allo smaltimento).
In questo caso, fermo restando quanto stabilito dal PAN, per quanto riguarda il pagamento e la fatturazione dei prodotti fitosanitari, viene rimandato al contratto per l’esecuzione dei lavori.

L’azienda agricola che si avvale di un contoterzista e che delega una qualsiasi delle fasi sopra citate deve assicurarsi che il soggetto delegato sia in possesso di un valido certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e e che svolga l’attività oggetto di delega nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. 150/2015 art. 16 e nel PAN.


Il delegato deve fornire al titolare dell’azienda le informazioni riguardanti il trattamento effettuato – tempi di rientro nell’area trattata, uso dei DPI, tempi di carenza, ecc…

MIPAAF Prot. DISR 05 n. 0006465 del 15/03/2016

09/2015 - Abbruciamento Residui Vegetali - Regione Toscana

Abbruciamento residui vegetalei Regione Toscana

Periodo non a rischio di incendio (1 settembre – 30 giugno)


Nel sito della Regione Toscana sono riportate queste utilissime specifiche riguardanti la normativa per gli abbruciamenti dei residui vegetali.

 La Regione Toscana inoltre ha anche messo a disposizione un utilissima Brochure riassuntiva che potete scaricare da qui Download

In questo periodo la normativa consente l'abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.
Ma nell'attuare questo tipo di pratica agricola, occorre osservare alcune precise prescrizioni e adottare tutte le cautele necessarie a evitare sia l'innesco di incendi che di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.
L'abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione e in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti.   
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08/2015 - Decreto Agricoltura È Legge. Interventi Su Latte, Olio, Xylella E Piogge Alluvionali 


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato approvato dal Senato della Repubblica in via definitiva la legge di conversione del decreto legge per il rilancio dei settori agricoli in crisi, per il sostegno delle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e per la razionalizzazione delle strutture ministeriali. 

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