Endoterapia e cura delle piante


L'endoterapia si basa sul principio per cui, introducendo una sostanza caratterizzata da proprietà sistemiche direttamente nel tronco questa, attraverso il sistema vascolare della pianta, si ridistribuisce nella chioma. 

I principali vantaggi offerti da questa metodologia di applicazione consistono in:

- una prolungata persistenza d'azione, che in molti casi permette di effettuare i trattamenti ad anni alterni;
- una riduzione delle dosi di applicazione;
- una minore dispersione nell'ambiente, quindi un minore impatto ambientale.

Fonte: 

VINO - REGISTRO TELEMATICO OBBLIGATORIO DAL 01/01/2017


REGOLAMENTO CE 436/09 DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 91 CONVERTITO CON LEGGE 11 AGOSTO 2014 n. 116
DM 20 MARZO 2015 N. 293
DM 30 DICEMBRE 2015
N.1114 DM 18 MAGGIO 2016 N. 627

I SOGGETTI OBBLIGATI
Tutti coloro che, per l’esercizio di attività imprenditoriale agricola o commerciale, detengono un prodotto vitivinicolo.
Tale obbligo è previsto anche per:
I titolari di stabilimenti o di depositi che effettuano operazioni per conto di terzi
I titolari di stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto

I SOGGETTI ESENTI
Non sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro telematico:
1) Commercianti all’ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati;
2) I soggetti che effettuano esclusivamente attività di ricerca e sperimentazione Rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto;
3) Gli operatori viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all’acquisto di altri prodotti e a condizione che non effettuino alcuna pratica enologica, elaborazione e imbottigliamento;
4) I vettori o gli spedizionieri che detengono nei propri locali prodotti vitivinicoli confezionati;
5) I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o di ristorazione;
6) I rivenditori al minuto di piccoli quantitativi di VINI, MPF, MC, MCR, anche confezionati dal rivenditore stesso;
7) Coloro che detengono in luoghi diversi dagli stabilimenti, dai depositi e dagli acetifici, i prodotti vitivinicoli tal quali, senza porre in essere alcuna trasformazione o manipolazione, per utilizzarli esclusivamente come ingredienti di alimenti e di bevande diversi dai prodotti vitivinicoli, dai succhi di frutta, da bevande aromatizzate a base di vino e da bevande spiritose;
8) I soggetti che detengono esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da terzi, che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati.

TERMINI DI REGISTRAZIONE – REG 436/2009
Entrate: entro 1 giorno lavorativo
Uscite: entro 3 giorni lavorativi
Imbottigliamenti: entro 1 giorno lavorativo
Pratiche enologiche ed elaborazioni esclusi arricchimenti: entro 1 giorno lavorativo
Arricchimenti, utilizzo MC, MCR, acidificanti, disacidificanti, saccarosio, lavorazione prodotti non denaturati con titolo alc < 8%vol: il giorno stesso
Uscite di uno stesso prodotto in confezioni max 5 litri: mensilmente
Autoconsumo: annualmente


TERMINI DI REGISTRAZIONE – DEROGHE
Trasmissione delle registrazioni al SIAN entro 30 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni per le:
1) Aziende che si avvalgono di una contabilità computerizzata escluse le operazioni di Arricchimento E Ottenimento e detenzione di mosti e/o vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore a 8% in volume, non denaturati
2) Aziende che producono meno di 1000 hl di vino prevalentemente con uve aziendali, escluse le operazioni Arricchimento con dichiarazione preventiva una tantum E Ottenimento e detenzione di mosti e/o vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore a 8% in volume, non denaturati


LE OPERAZIONI E LE GIACENZE DEVONO POTER ESSERE CONTROLLATE IN QUALSIASI MOMENTO SULLA BASE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.

Info

Etichette nutrizionali obbligatorie

DAL 13 DICEMBRE 2016: OBBLIGATORIE NUOVE ETICHETTE NUTRIZIONALI
Il 13 dicembre del 2016 entrerà in vigore la nuova normativa europea sull’etichettatura dei prodotti alimentari. A partire da tale data, le etichette dei prodotti alimentari dovranno riportare: i nutrienti presenti (quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale), la loro quantità ed il loro valore energetico complessivo.

In etichetta le informazioni nutrizionali sono riportate sia per 100 grammi o millilitri di prodotto, sia per porzione. Ad esempio per l'olio extra vergine d'oliva si possono utilizzare i dati dell'Inran, ovvero l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, dove sono presenti i valori di molti altri prodotti alimentari. 

Sul sito del crea è possibile calcolare la tabella nutrizionale.

Gli alimenti esentati dalla dichiarazione nutrizionale sono:
·      Prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti
•  Prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti
•  Le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi
•  Le piante aromatiche e le spezie
•  Il sale e i succedanei del sale
•  Gli edulcoranti da tavola
•  I prodotti contemplati dalla dir. 1999/4/CE relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati
•  Le infusioni a base di erba e di frutta, i tè, tè deteinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè.
•  Gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi
•  Gli aromi
•  Gli additivi alimentari
•  I coadiuvanti tecnologici
Gli enzimi alimentari
•  La gelatina
•  I composti di gelificazione per marmellate
•  I lieviti
•  Le gomme da masticare
•  Le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume
•  Gli alimenti anche confezionati in maniera artigianale forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio.


Per il momento, il vino non dovrà riportare in etichetta i valori nutrizionali, però il dibattito è in atto da tempo.


Inoltre gli alimenti preincartati, ovvero gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza pre-imballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o pre-imballati per la vendita diretta, possano non riportare la dichiarazione nutrizionale. In questo caso, se si decide di riportare la dichiarazione nutrizionale, essa può limitarsi al solo valore energetico o al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zucchero e sale.


Indicazione di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze alimentari


Alcuni ingredienti, sostanze o prodotti (coadiuvanti tecnologici), utilizzati nella produzione di alimenti possono provocare allergie o intolleranze alimentari in alcune persone, costituendo in alcuni casi un pericolo per la loro salute. L’elenco di queste sostanze in etichetta deve avere un carattere ben distinto dagli altri ingredienti presenti, ad esempio come dimensioni, stile o colore di sfondo. Se manca un elenco di ingredienti, l’etichetta deve riportare il termine ‘contiene’ seguito dal nome della sostanza o del prodotto.
 
 
Il Regolamento N.78/2014 ha stabilito che qualsiasi tipo di grano deve essere riportato con l’indicazione chiara della parola “grano”, come ad esempio il farro e il kamut, che non possono più essere citati separatamente, ma solo come varietà di grano (es.: grano (farro), grano khorasan).



PSR - NUOVI BANDI

Sono usciti i bandi PSR investimenti nelle aziende agricole (4.1) e diversificazione (6.4.1.) - CHE POTETE SCARICARE DAI LINK IN BASSO

Il primo (sottomisura 4.1) è per tutti gli investimenti per la produzione di colture e allevamenti, la trasformazione, la commercializzazione. Prevede contributi in conto capitale (fondo perduto) dal 40 al 60% (giovani e zone montane).
La disponibilità finanziaria per il 2016 è di 25.000.000 di euro.

Il secondo (sottomisura 6.4.1) è per tutti gli investimenti per le attività agrituristiche, strutture ricettive e somministrazione, agricampeggio, fattorie didattiche, attività sociali, attività ricreative, ippoturismo, ecc. . Prevede contributi in conto capitale (fondo perduto) dal 40 al 50% (zone montane).
La disponibilità finanziaria per il 2016 è di 3.500.000 di euro.

La partecipazione è riservata agli IAP

A parità di punteggio avanza in graduatoria chi ha la spesa di investimento più bassa (non conta la data di presentazione).

QUESTI BANDI POSSONO ESSERE PRESENTATI DAL 28.07.2016 AL 31.10.2016 (ore 13.00)

Decreto_n.5790_del_06-07-2016-Allegato-A

Decreto_n.5791_del_04-07-2016-Allegato-A

CeS.A.F. In FIERA

Anche quest'anno ci potete trovare alla Fiera Agricola di Castelfiorentino (FI) nel giorno di Domenica 8 Maggio 2016.

Parleremo di prospettive del PRS 2014-20, PAN, fitofarmaci e relativa attività formativa Patentino, HACCP e formazione, Sicurezza in Agricoltura e molto altro....

Vi aspettiamo!!

Corso HACCP in Sesto Fiorentino 8 12 ore

Il corso sara tenuto dalle 9 alle 13 nei giorni 17 - 18 - 19 maggio.

Per informazioni tel. 0554421257.


Info...

Trattamenti fitosanitari e rapporto con i Contoterzisti


Il MIPAAF definisce i rapporti tra Contoterzisti e Aziende Agricole nel rispetto delle disposizioni del D.lgs n. 150/2015 e del PAN, approvato con DM 22/01/2014 (G.U. 12/02/2014 n. 36) con“ Prot. DISR 05 n. 0006465 del 15/03/2016”

In particolare viene definito che il contoterzista è considerato un utilizzatore professionale, i cui obblighi sono indicati nell’articolo 16, comma 4 del d.lgs. 150/2012 ed al paragrafo A.1.15 del PAN.


Chiarisce che, secondo la direttiva 2009/128/ce e della norma nazionale di recepimento, deve essere preposto un soggetto in possesso di un valido certificato di abilitazione all’acquisto dei prodotti fitosanitari per la gestione della fasi di: ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, smaltimento dei vuoti e delle rimanenze del prodotto.


E identifica due casistiche:

a) Azienda Agricola che intende delegare a un soggetto terzo (contoterzista) parte delle attività connesse all’uso dei prodotti sanitari.

In questo caso l’azienda deve assicurare la presenza di un soggetto (titolare dell’azienda, un suo familiare, un dipendente, ecc…) in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (cd. Patentino). Su questo soggetto ricade la responsabilità della gestione delle fasi sopra citate non delegate al contoterzista.

b) Azienda Agricola che delega totalmente il processo al Contoterzista (dal ritiro allo smaltimento).
In questo caso, fermo restando quanto stabilito dal PAN, per quanto riguarda il pagamento e la fatturazione dei prodotti fitosanitari, viene rimandato al contratto per l’esecuzione dei lavori.

L’azienda agricola che si avvale di un contoterzista e che delega una qualsiasi delle fasi sopra citate deve assicurarsi che il soggetto delegato sia in possesso di un valido certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari e e che svolga l’attività oggetto di delega nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. 150/2015 art. 16 e nel PAN.


Il delegato deve fornire al titolare dell’azienda le informazioni riguardanti il trattamento effettuato – tempi di rientro nell’area trattata, uso dei DPI, tempi di carenza, ecc…

MIPAAF Prot. DISR 05 n. 0006465 del 15/03/2016

GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI - SISTRI- PROROGA DELLE DISPOSIZIONI

Con il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", la piena funzionalità del Sistri è stata nuovamente prorogata fino al 31/12/2016.
L’articolo 8 del Decreto-Legge 2140/2015 dispone che, al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, la scadenza del 31 dicembre 2015 diventi 31 dicembre 2016.
Per tutto il 2016, quindi, non ci saranno cambiamenti in materia di rifiuti e continueranno gli adempimenti e gli obblighi previsti dagli articoli 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti), 189(Catasto dei rifiuti), 190 (Registro di carico e scarico) 193 (Trasporto dei rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative sanzioni.


Questo vuol, dire che per le aziende agricole, continuerà l’esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.


Tuttavia occorre ricordare che, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

  1. con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
  2. con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).

REVISIONE delle macchine agricole le certezze solo sulle scadenze

A partire dal 1 gennaio 2016 è disposta la revisione generale delle macchine agricole ai sensi del nuovo Codice della Strada con il quale è stata prevista una gradualità di applicazione, in funzione della tipologia di macchina. 

La prima scadenza risulta essere quella del 31/12/2017, relativa ai trattori agricoli immatricolati entro il 31/12/1973. Si sottolinea comunque che il quadro normativo relativo alla revisione non è ancora completo perché deve essere ancora emanato il decreto di cui all’articolo 5 del DM 20 maggio 2015, che prevede (o dovrebbe prevedere) la definizione delle modalità di esecuzione della revisione e la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili.

Del suddetto decreto è stata predisposta una prima bozza dal Ministero del Trasporti che è stata illustrata a fine ottobre alle organizzazioni della filiera della meccanizzazione agricola, da cui sono emerse una serie di criticità, legate soprattutto alla decisione presa dal MiT di prevedere nell’ambito della revisione anche il controllo dei requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro delle macchine da effettuarsi in collaborazione con Inail. 

Le organizzazioni degli utilizzatori di macchine agricole stanno lavorando con i Ministeri competenti per arrivare ad un testo condiviso che tenga conto della necessità di prevedere:

  • un unico soggetto istituzionale deputato alla verifica dei controlli in sede di revisione che non può che essere il MiT (la presenza di ispettori dell’Inail o delle Asl non farebbero altro che duplicare i costi);
  • punti di controllo di semplice rilevazione;
  • tariffe che siano in linea con quelle degli autoveicoli;
  • una procedura semplificata per l’aggiornamento dei documenti di circolazione.

Tempistiche di revisione in base al DM del 20 maggio 2015

  • Trattori agricoli a partire dal 31/12/2015;
  • Macchine agricole semoventi a due o più assi a partire dal 31/12/2017;
  • Rimorchi agricoli a partire dal 31/12/2017;
  • Macchine per la costituzuione e manutazione di opere civili a partire dal 31/12/2018
  • Macchine sgombraneve a partire dal 31/12/2018;
  • Carrelli a partire dal 31/12/2018.
Date di riferimento per i trattori agricoli:

  • Trattori agricoli immatricolati entro il 31/12/1973  -  Revisione entro il 31 dicembre 2017;
  • Trattori agricoli  immatricolati dal 01 gennaio 1974 al 31 dicembre 1990-  Revisione entro il 31 dicembre 2018;
  • Trattori agricoli  immatricolati dal 01 gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 - Revisione entro il 31 dicembre 2020;
  • Trattori agricoli  immatricolati dal 01 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 - Revisione entro il 31 dicembre 2021;
  • Trattori agricoli immatricolati dopo il 01 gennaio 2016 -  Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.

Articolo tratto da www.trattoriweb.com


patentino Fitofarmaci - corso Utilizzatori Professionali di prodotti Fitosanitari

  • Trattamento in vigna
  • Locandina corso Patentino Fitofarmaci

Dal prossimo 26 novembre entrerà in vigore l'obbligo di patentino per l'utilizzo dei Fitofarmaci, anche per l'utilizzo di quelli con una classe tossicologica meno rischiosa. 
 
Questo comporterà che dal prossimo 26 novembre tutti gli operatori professionali (agricoltori, contoterzisti, vivaisti, giardinieri, ecc...) potranno acquistare, manipolare, conservare e utilizzare prodotti fitosanitari, compresi quelli che attualmente sono in libera vendita come molti prodotti a base di rame e zolfo, solo se in possesso di regolare "patentino per i prodotti fitosanitari". 


Corsi in programmazione

In programmazione corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Toscana per il rilascio dei patentini per l'utilizzo di Fitofarmaci. 

I corsi avranno una durata di 20 ore.

Prossime date:


- Castelfiorentino (FI) -  dal 20/01/2016 

- Castelfiorentino (FI) -  dal 27/01/2016 

- Barberino di Mugello (FI) - dal 21/01/2016 

- Certaldo (FI ) - dal 25/01/2016 

- Pontassieve (FI) - dal 26/01/2016

- Pontassieve (FI) - dal 02/02/2016 


Info

Prorogati i termini per la tenuta del registro telematico vitivinicolo al 30 giugno 2016

Il 30 dicembre 2015 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 1114 che proroga al 30 giugno 2016 i termini per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo.

Registro Telematico Viitivinicolo

Auguri di buone feste e felice anno nuovo da tutti noi!

PAGAMENTO DELLA DOMANDA UNICA RPU 2015 - "PAC"

Sono in pagamento gli acconti per la domanda unica 2015.

La circolare AGEA ACIU.2015.464 del 15 ottobre 2015 dispone le modalità di corresponsione dell’anticipo.

Domanda unica 2015 - pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all’allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013


OLIO D'OLIVA E OBBLIGHI REGISTRO SIAN

Con l'inizio della nuova stagione olearia si coglie l'occasione per ricordare a tutte le aziende agricole che producono  e vendono olio d'oliva che è obbligatorio registrarsi sul portale SIAN  e compilare su di esso il proprio registro telematico .


Tutte le registrazioni  sia in entrata che in uscita di olio devono essere eseguite entro e non oltre 6 giorni dalla data dell'operazione come da D.M. n° 8077/2009 e n°16059/2013.

Si ricorda inoltre che la richiesta delle analisi per la certificazione IGP dell'Olio va eseguita obbligatoriamente anche attraverso il portale SIAN.


 
Link per la registrazione e la compilazione del registro:

Registrazione e compilazione registro

Decreti ministeriali

Decreto M. n.8077 olio

DECRETO MIPAAF N° 16059 del 23 Dic 2013

Decreto MIPAAF N°4075 del 8 luglio 2015


Info

Tartufi ....che passione

La raccolta del tartufo è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.  Come è noto questa raccolta deve essere effettuata da raccoglitori che abbiano superato l'esame di idoneità e che siano provvisti di cane appositamente addestrato.

Le aziende agricole hanno diritto alla raccolta riservata del tartufo nei fondi da loro condotti - creando aree appositamente autorizzate e riservate ai sensi della L.R.50/95. Una volta ricevuta l'autorizzazione, tali aree possono essere tabellate e l'agricoltore può esercitare un diritto esclusivo di raccolta di tutte le specie di tartufo. L'autorizzazione dura 5 anni ed è rinnovabile. La sanzione per chi raccoglie tartufi nei terreni di "Raccolta di tartufo riservata" senza la necessaria autorizzazione dell'azienda agricola conduttrice del fondo va dai 300,00 ai 1.800,00 euro.

Il periodo di raccolta comincia con il bianchetto o marzuolo (Tuber albidium) che si raccoglie dal 10 gennaio al 30 aprile, seguono lo scorzone (Tuber aestivum) dal 01 giugno al 30 novembre e il più pregiato, il tartufo bianco (Tuber magnatum) che si raccoglie dal 10 di settembre al 31 dicembre di ogni anno; per il tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum) si va dal 15 novembre al 15 marzo.

Per avere informazioni per la richiesta di autorizzazione alla raccolta riservata del tartufo, potete contattare il nostro studio.

Info

Dott. Agr. Massimiliano Lombardo

Psr Feasr 2014-2020, Bando Pacchetto Giovani

Finalità del bando

Il pacchetto giovani è finalizzato a favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo, offrendo ai giovani la possibilità di accedere ad una serie di strumenti in grado di sostenere e sviluppare le loro capacità imprenditoriali. Si interviene secondo una logica di progettazione integratache consente al giovane di ottenere un premio per l'avviamento dell'attività agricola e contemporaneamente ricevere dei contributi agli investimenti finalizzati all'assestamento strutturale e all'ammodernamento delle strutture e dotazioni aziendali.

Se vuoi lalutare la tua posizione e l'opportunità di usufruire della misura contattaci...


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Agriturismo: arrivano i "soli"

Agriturismo i "soli"


Sugli agriturismi splenderà il sole?

Dopo 30 anni dalla prima uscita della legge sull'agriturismo, del 1985, arriva una classificazione unificata a livello nazionale. Scompaiono spighe, fiori, margherite, quadrifogli e quanto altro, per lasciare il posto ad un simbolo unico su tutto il territorio nazionale, il "sole". Sarà percepito, in Italia ed all'estero, come garanzia di una attività agrituristica seria, alla quale viene attribuito questo contrassegno finalmente con criteri omogenei di classificazione per tutte le aziende agrituristiche dal nord al sud. Il metodo è stato elaborato, tenendo conto delle attuali tendenze della domanda del mercato agrituristico in ambito nazionale ed estero, dal gruppo di lavoro Mipaaf-Ismea. I parametri omogenei che determinano la valutazione e quindi il numero dei "soli" tengono conto del livello di comfort della struttura ricettiva, della qualità del contesto ambientale, delle caratteristiche dell'azienda e dei servizi che è in grado di offrire, in termini di valorizzazione dei prodotti tipici locali, del paesaggio e dei territori. Vuole garantire una identità e un valore ufficiale all'agriturismo nazionale e deve essere considerata come uno strumento in continuo aggiornamento". Come per le altre strutture ricettive (vedi alberghi) la fascia di classificazione è suddivisa in 5 livelli (e non più 3 come in toscana). Si va da 1 sole per l'azienda che offre soltanto le attrezzature e i servizi minimi previsti dalla legge in condizioni di necessaria igiene e funzionalità, fino a 5 soli categoria dell’eccellenza paesaggistica e di servizio dell’azienda.
Le oltre 20 mila strutture agrituristiche dislocate su tutta la Penisola sono raccolte nel portale del ministero delle Politiche Agricole. Qui i turisti, nostrani e del resto del mondo, potranno accedere per conoscere e selezionare gli agriturismi italiani secondo diversi criteri di ricerca, ma anche per avere informazioni sulla storia e sui paesaggi italiani che sono suddivisi in territori. Il sito è
www.agriturismoitalia.gov.it "agriturismo italia - vivi la terra delle emozioni", è già attivo e contiene i nomi degli agriturismi, ma solo dal primo gennaio 2015 diverrà ufficiale. 
Conviene comunque già verificare se il proprio agriturismo è stato inserito e se i dati sono corretti.


Agriturismo: mARCHIO DEL mIPAAF

Nuovo marchio agriturismo

Il marchio è riservato solo alle aziende agrituristiche ufficialmente riconosciute, insieme alla targa di riconoscimento.

Il marchio del “Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali” (MIPAAF) è posizionato ad epigrafe sotto il Marchio “Agriturismo Italia”. Lo scopo di tale abbinamento è dovuto all’esigenza di rendere chiaro che si tratta di un marchio di proprietà del governo Italiano e non di un’iniziativa privata.  

E' un simbolo da utilizzare in abbinamento all’immagine/logo aziendale dell’azienda agrituristica.

Esso potrà, quindi, essere utilizzato su carta intestata, buste da lettera e biglietti da visita dall’azienda, nei coordinati di identità (cartellette porta documenti, depliants e/o brochure, banner, ecc.), nel Sito web aziendale, in campagne stampa tv e internet, su oggettistica in Merchandising (es. Cappellini, Tazze, T-shirt, Mousepad, ecc.), su cartelli stradali indicanti l'agriturismo e su cartellonistica interna all'azienda. Ovviamente rispettando alcune regole come posizionamento, forme, colori e dimensioni dettate dal MiPAAF. Avvertenza: Il marchio non può essere utilizzato per essere applicato a produzioni alimentari prodotte e commercializzate dall’azienda agrituristica.
 
Da quanto detto fino adesso il commento sembrerebbe positivo, eccetto che occorrerà rinnovare e ristampare tutte le varie carte intestate e le pubblicità sopra menzionate, oltre a rifare la targa identificativa da apporre fuori dall'agriturismo. Ma la pubblicità, si sa, è l'anima del commercio.......

Consulenza per la messa a norma delle Piscine e formazione

Abbiamo ampliato i nostri servizi e arricchito il nostro sito con una nuova sezione dedicata alla consulenza per la messa a norma delle piscine esistenti e alla formazione per i responsabili e gli addetti delle piscine


Scadono Gli Adempimenti Per Le Piscine Private Ad Uso Collettivo 

Normative sulle Piscine

La piscina, come ben sappiamo, è uno strumento indispensabile a corredo di una struttura turistica ed agrituristica in particolare. Spesso un agriturismo viene preferito rispetto ad un altro solo per la presenza e le caratteristiche della piscina.
Recentemente il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2015, n. 54/R - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso nata­torio”). BURT N. 28 del 20 maggio 2015, - ha sancito le regole attuative da applicare alle piscine private ad uso collettivo (sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili) esistenti prima del 20 marzo 2010, cioè prima della pubblicazione del precedente regolamento attuativo (5 marzo 2010, n. 23/R).
 
L’iter iniziò con la CONFERENZA STATO REGIONI  del 16 gennaio 2003 per poi essere tradotto nella Legge Regionale N. 8 del 09-03-2006 Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.  BURT N. 8 del 15 marzo 2006 che si è trascinato tra modifiche, proroghe e rinvii fino al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 54/R  del 13 maggio 2015.
 
Una prima distinzione deve essere fatta tra le piscine esistenti ed in esercizio prima del 20 marzo 2010 e quelle realizzate successivamente.
Per esistenti ed in esercizio si intendono le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme, con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale (20 Marzo 2010).  In questo caso si possono uniformare alla normativa vigente con due distinti passaggi: uno entro il 30 settembre 2015 presentando istanza di deroga al SUAP del comune sede dell' impianto,  limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all' articolo 5 (la deroga è concessa dal comune previa acquisizione del parere dell' azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti); l’altro entro il 31 marzo 2016 comunicando al Comune la realizzazione degli interventi previsti.


Per quelle che sono state realizzate dopo la data del 20 marzo 2010 non dovrebbero esserci particolari problemi, in quanto la realizzazione della piscina dovrebbe essere avvenuta secondo le regole prestabilite.

Altro adempimento da assolvere entro il 30 settembre 2015 è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove risulti lo svolgimento dell’attività e il periodo di inizio per coloro che, sempre prima del 20 marzo 2010, svolgevano e svolgono tuttora funzioni di responsabili della piscina o di addetti agli impianti tecnologici. Questo adempimento/opportunità è necessario per potere accedere, entro il prossimo 31 marzo, ai corsi formativi abbreviati che rilascino la qualifica richiesta, altrimenti il corso sarà della durata regolare (e non abreviata).

Comunque normale o abbreviato che sia il corso per responsabile della piscina e quello per addetto agli impianti tecnologici è obbligatorio per tutti, a meno che non si sia in possesso di titoli di studio (diplomi o lauree) specifici.
DURATA CORSI:

  • Responsabile della Piscina percorso normale: 7 UF per un totale di 30 ore
  • Responsabile della Piscina percorso abbreviato: 7 UF per un totale di 15 ore
  • Addetto agli Impianti Tecnologici percorso normale: 7 UF per un totale di 20 ore
  • Addetto agli Impianti Tecnologici percorso abbreviato : 7 UF per un totale di 10 ore

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