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VINO - REGISTRO TELEMATICO OBBLIGATORIO DAL 01/01/2017


REGOLAMENTO CE 436/09 DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 91 CONVERTITO CON LEGGE 11 AGOSTO 2014 n. 116
DM 20 MARZO 2015 N. 293
DM 30 DICEMBRE 2015
N.1114 DM 18 MAGGIO 2016 N. 627

I SOGGETTI OBBLIGATI
Tutti coloro che, per l’esercizio di attività imprenditoriale agricola o commerciale, detengono un prodotto vitivinicolo.
Tale obbligo è previsto anche per:
I titolari di stabilimenti o di depositi che effettuano operazioni per conto di terzi
I titolari di stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto

I SOGGETTI ESENTI
Non sono soggetti all’obbligo della tenuta del registro telematico:
1) Commercianti all’ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati;
2) I soggetti che effettuano esclusivamente attività di ricerca e sperimentazione Rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto;
3) Gli operatori viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all’acquisto di altri prodotti e a condizione che non effettuino alcuna pratica enologica, elaborazione e imbottigliamento;
4) I vettori o gli spedizionieri che detengono nei propri locali prodotti vitivinicoli confezionati;
5) I titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o di ristorazione;
6) I rivenditori al minuto di piccoli quantitativi di VINI, MPF, MC, MCR, anche confezionati dal rivenditore stesso;
7) Coloro che detengono in luoghi diversi dagli stabilimenti, dai depositi e dagli acetifici, i prodotti vitivinicoli tal quali, senza porre in essere alcuna trasformazione o manipolazione, per utilizzarli esclusivamente come ingredienti di alimenti e di bevande diversi dai prodotti vitivinicoli, dai succhi di frutta, da bevande aromatizzate a base di vino e da bevande spiritose;
8) I soggetti che detengono esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da terzi, che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati.

TERMINI DI REGISTRAZIONE – REG 436/2009
Entrate: entro 1 giorno lavorativo
Uscite: entro 3 giorni lavorativi
Imbottigliamenti: entro 1 giorno lavorativo
Pratiche enologiche ed elaborazioni esclusi arricchimenti: entro 1 giorno lavorativo
Arricchimenti, utilizzo MC, MCR, acidificanti, disacidificanti, saccarosio, lavorazione prodotti non denaturati con titolo alc < 8%vol: il giorno stesso
Uscite di uno stesso prodotto in confezioni max 5 litri: mensilmente
Autoconsumo: annualmente


TERMINI DI REGISTRAZIONE – DEROGHE
Trasmissione delle registrazioni al SIAN entro 30 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni per le:
1) Aziende che si avvalgono di una contabilità computerizzata escluse le operazioni di Arricchimento E Ottenimento e detenzione di mosti e/o vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore a 8% in volume, non denaturati
2) Aziende che producono meno di 1000 hl di vino prevalentemente con uve aziendali, escluse le operazioni Arricchimento con dichiarazione preventiva una tantum E Ottenimento e detenzione di mosti e/o vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore a 8% in volume, non denaturati


LE OPERAZIONI E LE GIACENZE DEVONO POTER ESSERE CONTROLLATE IN QUALSIASI MOMENTO SULLA BASE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.

Cambiano i Registri Vitivinicoli


Con il Decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015, sono state adottate le disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1 – bis, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.


Tutti coloro che detengono per attività imprenditoriale agricola o commerciale un prodotto vitivinicolo o dell'aceto di vino sono obbligati alla tenuta del Registro telematico ed alla registrazione delle operazioni effettuate.


Il nuovo registro sarà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2016 e compilabile in formato elettronico nell’ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e tenuto per ogni stabilimento e deposito. Tuttavia ancora il registro telematico non è disponibile sul SIAN, per cui tale decreto anche se già approvato e pubblicato, ad oggi non risulta applicabile.


Non sono soggetti all’obbligo di tenuta di un registro telematico:

  • i titolari di stabilimenti enologici di capacità inferiore a 50 hl che vendono direttamente il prodotto o hanno attività di ristorazione;
  • i viticoltori non vinificatori o i viticoltori che vinificano esclusivamente uve di propria produzione ma che non acquistano altri prodotti e che non effettuano l'imbottigliamento;
  • i commercianti all’ingrosso, i rivenditori al minuto di piccoli quantitativi consumati sul posto, coloro che detengono i prodotti solo per utilizzo come ingredienti nella preparazione di alimenti o bevande, gli spedizionieri, i soggetti che effettuano attività di ricerca e sperimentazione e i soggetti che detengono solo vini confezionati che hanno fatto confezionare e/o elaborare da terzi.

Le registrazioni, secondo le direttive europee, con le dovute specifiche, devono avvenire entro un giorno dall'operazione per quanto riguarda le entrate ed entro tre giorni dall'operazione per le uscite. Per le aziende che producono meno di 1000 hl la registrazione è prevista entro 30 giorni dalla registrazione.

Un'altra novità in campo di adempimenti telematici per le aziende vitivinicole sono le comunicazioni effettuate a TCA. Da luglio 2015, infatti, è operativo il nuovo sistema gestionale GEREM.


La piattaforma telematica GEREM dell’Organismo di controllo Toscana Certificazione Agroalimentare srl permette di:

  • visualizzare le proprie giacenze di cantina di vini DOP e IGP;
  • comunicare attraverso procedura informatica a Toscana Certificazione Agroalimentare srl i movimenti di cantina relativi ai vini;
  • effettuare tutte le comunicazioni che fino ad oggi venivano effettuate in forma cartacea per DOP e IGP (tagli, coacervi, riclassificazioni, declassamenti, vendite, trasferimenti, imbottigliamenti, pratiche enologiche, ecc.);
  • richiedere la certificazione di partite di vini atti a DO, visualizzare e scaricare i certificati di prodotto e le eventuali comunicazioni di rivedibilità e non idoneità;
  • richiedere la consegna di Contrassegni di Stato (per i vini che ne prevedono l’uso);
  • visualizzare e scaricare le fatture emesse da Toscana Certificazione Agroalimentare srl.

Gli operatori che lo desiderano possono fare richiesta delle credenziali di accesso ed anche delegare le comunicazioni telematiche.


Testo integrale - ICQRF - Decreto n. 293 del 20 marzo 2015. Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo (7.86 MB) Download


Prorogati i termini per la tenuta del registro telematico vitivinicolo al 30 giugno 2016

Registro Telematico Viitivinicolo

Il 30 dicembre 2015 è stato pubblicato il DM 1114 che proroga al 30 giugno 2016 i termini per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo.

Prorogati i termini per la tenuta del registro telematico vitivinicolo al 30 giugno 2016

Il 30 dicembre 2015 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 1114 che proroga al 30 giugno 2016 i termini per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo.

Registro Telematico Viitivinicolo