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09/2015 - RELAZIONE SULLA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE DELL’OLIO
DI OLIVA

RELAZIONE SULLA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE DELL’OLIO

Interessante ed inquietante questa recente indagine parlamentare.



RELAZIONE SULLA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE DELL’OLIO
DI OLIVA

(Relatore: on. Colomba MONGIELLO)
Approvata dalla Commissione nella seduta del 17 settembre 2015
Comunicata alla Presidenza il 17 settembre 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della deliberazione della Camera dei deputati del 25 settembre 2013
 
 
L'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, nella riunione del 17 settembre 2014, ha deliberato lo svolgimento di un approfondimento tematico relativo alla contraffazione nel settore dell'olio di oliva, incaricandone la Vicepresidente Colomba Mongiello.
La Commissione ha scelto di approfondire tale tema in considerazione della rilevanza strategica che il settore dell'olio di oliva riveste nel comparto agricolo, particolarmente per l'Italia che fornisce un prodotto di elevata qualità e che pratiche illecite rischiano di compromettere, causando non solo danni economici ingenti alla produzione, ma causando anche rischi rilevanti per la salute dei consumatori.
La produzione olearia italiana (1), con oltre 150 milioni di piante distribuite su una superficie di 1.165.458 ettari, due terzi delle quali extravergine, e con oltre 40 denominazioni di origine protetta riconosciute dall'Unione europea, si compone di una rete che conta oltre 700.000 aziende agricole, 4.800 frantoi attivi e 220 imprese industriali, che hanno prodotto nel 2014 483.000 tonnellate di prodotto (2), pari a 3,3 miliardi di euro di fatturato, che rappresentano il 2,6% del totale del fatturato industriale agroalimentare nazionale.
Tuttavia l'Italia nel 2013 è stato il primo importatore mondiale di olio, con 460.000 tonnellate annue, di cui il 52,3% (pari a 241.000 tonnellate) dal mercato spagnolo, il 28,5% (pari a 131.000 tonnellate) da quello greco e il 13,4% (62.000 tonnellate) dalla Tunisia.
Circa il volume degli scambi con l'estero, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ha evidenziato che, nel I quadrimestre 2014 le importazioni italiane di olio di oliva e sansa sono ammontate a quota 226.000 tonnellate, pari ad un valore commerciale di oltre 470 milioni di euro, con la Spagna primo fornitore nazionale per circa l'88% del totale importato.
Coldiretti, nel corso delle audizioni svolte in Commissione, ha rilevato che l'ingresso in Italia di olio di origine estera, non solo spagnola e greca, ma anche Nord-africana e dal Medio-Oriente, è destinato a crescere ulteriormente anche nel 2015, alla luce della sensibile diminuzione della produzione nazionale ed europea, causata anche dalla nota epidemia della Xylella che ha colpito gli uliveti della Puglia.
Il fenomeno va analizzato a prescindere dai fattori contingenti legati alle dinamiche di resa dei raccolti, soprattutto in relazione al prezzo di vendita praticato dagli altri paesi produttori. L'olio italiano Pag. 8deriva da Cultivar di maggiore pregio e rappresenta una produzione di estrema qualità, e pertanto non può generare prodotti di basso costo ma si attesta su una fascia di mercato alta, nella quale il livello più elevato del prezzo è coerente con la maggiore qualità intrinseca, anche organolettica, del prodotto base.
Sempre secondo le valutazioni di ISMEA, da una rilevazione condotta nel mese di dicembre 2014 si evidenzia che l'olio extravergine di produzione nazionale aveva un costo all'origine di circa 5,67 euro per chilogrammo, con punte di 11 euro al chilo per i generi a «denominazione di origine protetta», contro valori medi di 3,09 euro al chilo per la Spagna, 3,22 euro per la Grecia e 2,98 euro per la Tunisia.
Analoghe situazioni si registrano per le altre tipologie di olio meno raffinate, quali il lampante e l'olio vergine di oliva.
Il basso costo delle materie prime estere è uno dei fattori di rischio e di crescita della diffusione delle frodi, dal momento che l'attribuzione illecita della qualità di extra-vergine o vergine e di un'origine nazionale ad un olio meno pregiato e con caratteristiche organolettiche di categorie inferiori, consente di lucrare ampi margini di guadagno (....).

2. CONFIGURAZIONE TIPOLOGICA DEGLI OLI DI OLIVA
2.1. I diversi oli di oliva
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 29/2012 – «Regolamento di esecuzione della Commissione relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva», le categorie di oli di oliva commerciabili al dettaglio, in rapporto alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche dell'olio, sono le seguenti: (5)
I) Oli extravergine di oliva: sono gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Il procedimento meccanico di estrazione e produzione è costituito dalla macinazione delle drupe dell'olivo attraverso la molitura o frangitura e la successiva separazione della frazione oleosa dagli altri componenti solidi e liquidi. Dopo le operazioni preliminari di preparazione delle olive alla lavorazione la c.d. spremitura si realizza attraverso le operazioni di: molitura, processo che rompe le pareti delle cellule al fine di far fuoriuscire il succo e realizza la pasta d'olio, composta da olio, acqua e parti solide; gramolatura, ossia il rimescolamento della pasta d'olio per rompere l'emulsione fra olio ed acqua e facilitarne la separazione; estrazione, in cui il mosto d'olio si separa la parte liquida (emulsione di acqua e olio) dalla parte solida (la cd. sansa); separazione, in cui il residuo solido (c.d. morchia) è separata dall'olio extravergine di oliva attraverso decantazione o centrifugazione.
Gli oli di oliva vergini, a loro volta, sono classificati e assumono le denominazioni seguenti:
a) Olio extra vergine di oliva: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e con le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
b) Olio di oliva vergine: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e con le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
c) Olio di oliva lampante: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e con le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
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II) Olio di oliva raffinato: è l'olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e con le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
III) Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini: è l'olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e con le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
IV) Olio di sansa di oliva greggio: è l'olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
V) Olio di sansa di oliva raffinato: è l'olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e con le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
VI) Olio di sansa di oliva: è l'olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e con le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Le caratteristiche di composizione e di contenuti in acidi grassi, in steroli, cere, etil esteri degli acidi grassi eccetera, sono indicate nell'Allegato I, punti 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2568/1991 consolidato.
2.2. L'etichettatura degli oli di oliva
In materia di etichettatura degli oli d'oliva, in particolare dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva, il Regolamento (UE) n. 29/2013, stabilisce che sugli imballaggi di tali oli, i quali possono essere messi in commercio in contenitori di capacità non superiore a 5 litri, vi siano etichette che rechino in caratteri chiari e indelebili, oltre alla denominazione delle predette categorie, l'informazione seguente sulla categoria di olio (....)
Testo integrale della commissione



09/2015 - Mosca dell'Olivo - rischio attacchi in fine agosto e settembre

Mosca dell'olivo

Con le piogge e l'abbassamento delle temperature si stanno formando le giuste condizioni ambientali per lo sviluppo di nuovi attacchi di mosca dell'olivo.  Si consiglia il monitoraggio della del parassita con trappole ed eventuali trattamenti.


Info


OLIO D'OLIVA E OBBLIGHI REGISTRI SIAN

Con l'inizio della nuova stagione olearia si coglie l'occasione per ricordare a tutte le aziende agricole che producono  e vendono olio d'oliva che è obbligatorio registrarsi sul portale SIAN  e compilare su di esso il proprio registro telematico .


Tutte le registrazioni  sia in entrata che in uscita di olio devono essere eseguite entro e non oltre 6 giorni dalla data dell'operazione come da D.M. n° 8077/2009 e n°16059/2013.

Si ricorda inoltre che la richiesta delle analisi per la certificazione IGP dell'Olio va eseguita obbligatoriamente anche attraverso il portale SIAN.


 
Link per la registrazione e la compilazione del registro:

Registrazione e compilazione registro

Decreti ministeriali

Decreto M. n.8077 olio

DECRETO MIPAAF N° 16059 del 23 Dic 2013

Decreto MIPAAF N°4075 del 8 luglio 2015